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L'Agenzia delle Entrate su staking e monitoraggio

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Staking: la remunerazione dell’attività svolta dalla persona fisica costituisce reddito di capitale e, se il wallet è detenuto presso un exchange italiano, il detentore non è soggetto a monitoraggio fiscale.

Con una recente Risposta ad interpello (437 del 26.8.2022, a rettifica della Risposta 433 del 24 agosto 2022) l’Agenzia delle entrate interviene sul regime fiscale applicabile all’attività di staking svolta da persone fisiche.

Si stabilisce che la remunerazione dello staking costituisce reddito di capitale (ai sensi dell’art. 44, comma, 1, lettera h del TUIR) e, se accreditata alla persona fisica su wallet custodito da un echange italiano, quest’ultimo è tenuto all’applicazione della ritenuta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Risposta prosegue affermando che, se il wallet è custodito da un exchange italiano, il contribuente non è tenuto al monitoraggio fiscale (quadro RW della dichiarazione dei redditi).


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Mining: in assenza di un contratto, l’attività è irrilevante ai fini IVA

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Con due recenti Risposte ad interpello (508 del 12.10.2022 e 515 del 15.10.2022) l’Agenzia delle entrate interviene sul regime fiscale applicabile al mining ai fini IVA e imposte dirette.

È particolarmente interessante quanto affermato in tema IVA. L’Agenzia muove dalla premessa secondo cui l’attività di mining (operata in autonomia oppure aderendo ad un pool) non costituisce una prestazione di servizio ai fini IVA.

Ciò in quanto manca un soggetto che possa definirsi “committente”, con la conseguenza che (secondo l’interpretazione dell’Agenzia) non è consentita la detrazione dell’IVA sulle spese sostenute “a monte” per svolgere tale attività.

 

Cosa è il mining

I miner sono software, distribuiti nella rete, che verificano i singoli trasferimenti di moneta controllando, ad esempio, che nel trasferimento di 100 da A a B, A sia effettivamente titolare di 100, in quanto li ha, a sua volta, ottenuti da un dante causa, e così via sino a risalire ad un acquisto a titolo originario (di cui dirò a breve). Il miner si occupa di inserire le operazioni valide in un blocco e di calcolarne l’hash.

 

La proof of work

Un elemento importante del meccanismo sta nel fatto che vi sono una pluralità di miner, i quali vengono posti in competizione tra loro, in quanto l’algoritmo di funzionamento della blockchain bitcoin prevede la soluzione di un problema nella creazione del blocco. L’algoritmo “premia” il miner che è riuscito per primo a creare il blocco, risolvendo il problema, con una determinata quantità di Bitcoin, ed il blocco creato dal miner che ha vinto la competizione viene riconosciuto come valido dai nodi della rete. Per il corretto funzionamento di quest’ultima non è necessario che venga raggiunta l’unanimità dei consensi, ma è sufficiente che la maggioranza (metà più uno) dei nodi concordino sulla versione ufficiale e condivisa della blockchain (quindi: sulla sequenza delle transazioni): il sistema, pertanto, è concepito per funzionare correttamente anche nel caso in cui uno (o più) nodi malevoli ne adottino una versione diversa e alterata, purché non raggiungano la maggioranza.

 

Il miner: prestazione di servizi senza legami

Ebbene, l’Agenzia coglie in questo fenomeno una prestazione “senza legami sinallagmatici”, ossia senza la creazione di alcun vincolo contrattuale tra il miner e la rete. Nella prospettiva comune è difficile immaginare che una qualsiasi attività possa essere retribuita senza la preventiva adesione ad un modello contrattuale (seppure estremamente semplificato) nel quale siano cristallizzati le condizioni alle quali deve essere prestato il servizio e la misura della remunerazione. Così non avviene, tuttavia, nell’ambito del mining svolto all’interno di un meccanismo di consenso distribuito. Qui, infatti, chi decide di svolgere l’attività di miner non ha (necessariamente) di fronte una controparte, ma un meccanismo automatico, che funziona senza l’intervento umano, e che ha ormai perso il legame con il suo autore/creatore (perlomeno in termini giuridico-fiscali, secondo l’impostazione dell’Agenzia). Non esistendo una controparte contrattuale, pertanto, non esiste neppure un soggetto contro il quale il miner potrebbe rivolgersi nel caso in cui, pur essendo maturati i presupposti, non giunga la remunerazione prevista.


Crypto & TAX: il punto di vista dell’Agenzia delle entrate

Intervista all’avvocato Carlo Cicala relatore al Crypto Expo Milan 2022 (CEM)

(Teleborsa) – “Il mondo del diritto è spesso, ed inevitabilmente, in ritardo rispetto alle nuove tecnologie, al cospetto delle quali o si applicano regole già esistenti – scoprendole dotate di una portata applicativa che lo stesso legislatore, al momento della loro entrata in vigore, non aveva prospettato, né avrebbe potuto prevedere – o se ne introducono di nuove. Se guardiamo alla storia ed alla evoluzione della blockchain, dal debutto del Bitcoin nel 2009 all’affermazione di Ethereum, e a tutto il mondo della DEFI che si è sviluppato fino ad oggi, vi è una particolarità rispetto al passato: applicare regole esistenti o elaborarne di nuove è assai più complesso, in quanto alla base di queste nuove tecnologie vi sono concetti che, per chi non opera nel settore, appaiono oscuri e spesso controintuitivi, ma soprattutto non hanno niente in comune con i casi regolati dalle vigenti disposizioni”. Ad analizzare le modalità attraverso le quali il diritto italiano, e in particolare quello tributario, vede le criptovalute ed i fenomeni legati alla blockchain, dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate al punto di vista del Giudice civile, è Carlo Cicala, avvocato partner dello Studio Legale Cicala-Riccioni & Partners, recentemente intervenuto sul tema al Crypto Expo Milan (CEM).

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Carlo Cicala relatore al Crypto Expo Milan

L’avv. Carlo Cicala, dello Studio Legale Cicala-Riccioni & Partners, sarà relatore durante il Crypto Expo Milan (CEM) con un intervento che analizzerà le modalità attraverso le quali il diritto italiano, e in particolare quello tributario, vede le criptovalute ed i fenomeni legati alla blockchain. Dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate al punto di vista del giudice civile.

In programma a Milano dal 23 al 26 Giugno 2022, Crypto Expo Milan (CEM) è la conferenza internazionale dedicata ai professionisti del settore blockchain e crypto.

CEM è destinata a diventare una delle più grandi conferenze europee dedicate a Blockchain e Crypto con oltre 2000 partecipanti attesi e i top influencer del mercato crypto italiano. Il Crypto Expo Milano prenderà ufficialmente il via il 23 giugno 2022 con i primi giorni di laboratori didattici presso Studio 90, una delle location per eventi più comode di Milano, facile da raggiungere per la vicinanza dell’aeroporto internazionale di Linate e ben servita dagli Hotel e dai trasporti.

La lista di relatori dell’evento, degni di nota, comprende esperti di blockchain e crypto, opinion leader, influencer e dirigenti di alcune delle più importanti aziende del panorama blockchain italiano e internazionale. Keynote, panel, conferenze e workshop, ma anche feste, momenti di networking e incontri tra comunità crittografiche sono stati pensati e organizzati per completare l’interessante agenda dell’evento.

CEM è un evento incentrato sulle community, con l’obiettivo di aiutare l’adozione e la diffusione della blockchain e delle risorse digitali, aiutando a educare e coinvolgere i nuovi arrivati nello spazio crittografico.

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