criptolex bitcoin

Bitcoin (BTC) è la prima (sia in ordine cronologico che per capitalizzazione) valuta digitale decentralizzata (criptovaluta). La criptovaluta, che può anche definirsi Coin, a dispetto del nome, ha ben poco in comune con le valute tradizionali FIAT (Euro, Dollaro USA etc.), in quanto non è emessa né garantita da alcuna banca centrale, né, salvo rare eccezioni, ha corso legale, e non deve quindi essere obbligatoriamente accettata come mezzo di pagamento negli Stati nazionali.

Il Bitcoin viene infatti volontariamente accettato come mezzo di scambio. Ciò in quanto l’emissione di Bitcoin e la loro circolazione avviene grazie ad un registro decentralizzato condiviso, suddiviso in blocchi concatenati l’uno con l’altro in una sequenza cronologica non modificabile (blockchain BTC).

Il registro garantisce, da un lato, che il numero dei bitcoin complessivamente “in circolazione”, ovvero “spendibili” sia definito e quindi pari ad una quantità certa, destinata ad incrementare nel corso del tempo con precise modalità (legate alla proof of work), e, dall’altro, che nessuno possa spendere più Bitcoin di quanti ne risultino nella propria titolarità.

Il Bitcoin può essere acquistato tra privati o da un Exchange, ad un prezzo medio (in valute FIAT) soggetto a notevoli oscillazioni nel tempo. È naturalmente possibile realizzare dei margini grazie a queste oscillazioni, ed ecco perché l’ordinamento giuridico statale si pone il problema del relativo regime fiscale.

Il Fisco italiano dopo aver assimilato, in passato, le criptovalute alle valute estere, assoggettandole  al medesimo regime fiscale, le considera oggi ricomprese in una nuova categoria definita “criptoattività” dalla Legge di Bilancio 2023, assoggettandole ad una imposta specifica.

La disciplina italiana antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettera qq del D.lgs. 231/2017) definisce la “valuta virtuale” come una “rappresentazione digitale di valore” da usare come “mezzo di scambio” o per “finalità di investimento”. Dunque, in base alla stessa legge italiana, e nel solco delle indicazioni promananti dalle Istituzioni europee, nulla a che vedere con le valute estere, che per loro natura sono un “mezzo di pagamento” e non un “mezzo di scambio”.

Chiunque intenda operare con Bitcoin deve quindi prestare particolare attenzione alla rilevanza giuridica che ogni operazione in criptovalute può avere nello stato nazionale in cui opera. In particolare, occorre essere consapevoli che la medesima operazione può avere una qualificazione giuridica differente a seconda del diverso settore dell’ordinamento giuridico che di volta in volta la considera (fiscale, civilistico, commerciale, regolamentare etc.).

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