Carlo Cicala: Le Criptovalute, tra rischi e opportunità.

Intervento di Carlo Cicala durante la Seconda Giornata di studio in materia di Cybersecurity (UE-CoE project Rule of Law and Fundamental Rights Consiglio d'Europa) presso il Consiglio Nazionale Forense, Sala "Aurora"

Giovedì 20 Giugno 2024

https://youtu.be/yDowdhkrvWY?si=wgRlgV9JtSbNBXyV

 

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Carlo Cicala. Criptoattività: definizioni e tipologie

Intervento di Carlo Cicala all'incontro di studio della Scuola Superiore della Magistratura: "Il fenomeno delle criptovalute e il suo inquadramento giuridico" presso la Sala Unità d’Italia della Corte di Appello di Roma in Via Varisco n. 3/5

Lunedi 27 maggio 2024

https://youtu.be/Nw-JOR86i-A?si=NOmwNrcSoAeK2EsJ

 


criptolex blockchain

Le indicazioni del Parlamento UE sulla fiscalità delle cripto-attività e della blockchain

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di Francesco Trivieri

Con Risoluzione del 4 ottobre 2022, il Parlamento Europeo ha rivolto alla Commissione UE ed agli Stati membri una serie di indicazioni, peraltro non vincolanti, circa la strada da intraprendere in materia di fiscalità delle criptovalute e blockchain, nella sempre più avvertita consapevolezza del loro potenziale, ma anche della impellente necessità di pervenire, in tutta l’Unione Europea, ad una regolamentazione tendenzialmente uniforme ed in linea con gli standard internazionali, pur nel rispetto delle sfere di competenza riservate ai singoli Legislatori nazionali.

La lettura del documento si rivela di particolare interesse, offrendo, con pregevole sintesi, una diapositiva aggiornata delle principali sfide poste dalle nuove tecnologie, invitando al contempo le Istituzioni ad un opportuno dialogo e confronto tra i livelli – internazionale, sovranazionale e nazionale – coinvolti, onde evitare che approcci troppo differenziati nella tassazione delle cripto-attività si traducano in un ostacolo alla competitività ed al raggiungimento degli obiettivi del mercato unico digitale.

Il tutto mentre nel nostro ordinamento l’Agenzia delle Entrate, a colpi di Circolari, Risoluzioni e Risposte ad Interpello, prosegue il suo tentativo interpretativo di supplenza legislativa, con un incedere necessariamente asistematico e, talora, ondivago, che attesta emblematicamente quella “situazione di incertezza giuridica per i cittadini e le imprese” che, nelle parole del Parlamento UE, rappresenta una “minaccia per l’integrità del mercato unico dell’UE”.

 

Risoluzione del Parlamento UE del 4 ottobre 2022 

Il 4 ottobre 2022, con 566 voti favorevoli, 7 voti contrari e 47 astensioni, l’Adunanza Plenaria del Parlamento Europeo ha adottato una Risoluzione sull’“impatto delle nuove tecnologie” – “cripto-attività e blockchain” – “sulla tassazione”.

 

Necessità di un quadro giuridico chiaro, stabile e trasparente

A fronte dell’“ampia gamma di approcci” possibili da parte dei diversi sistemi fiscali nazionali, il Parlamento Europeo ha riaffermato, in prima battuta, e nella consapevolezza della concreta “dinamica di mercato delle cripto-attività”, la “necessità di un quadro giuridico chiaro, stabile e trasparente”, per la cui definizione “il coordinamento e la cooperazione a livello di UE” appaiono essenziali. Ed invero, come pure si legge nel documento in esame, nell’ambito dell’Unione Europea solo “cinque Stati membri su 27 hanno adottato disposizioni giuridiche specifiche sulla tassazione delle cripto-attività”, mentre “19 Stati membri”, tra i quali lo Stato italiano, dispongono unicamente di “orientamenti amministrativi”. Nondimeno, ammonisce il Parlamento UE, “un quadro di 27 approcci significativamente diversi alla tassazione delle cripto-attività potrebbe comportare ostacoli importanti per il raggiungimento degli obiettivi del mercato unico digitale”.

Si impone, pertanto, l’individuazione di “orientamenti chiari” e “definizioni … uniformi in tutta l’UE”, “in linea con le norme internazionali”, posto che la competitività tra le imprese non può prescindere dall’implementazione di un “sistema di tassazione equo ed efficiente” e dalla piena attuazione della “garanzia della certezza e della stabilità” giuridiche.

A tal fine, il Parlamento UE ha invitato la Commissione a valutare i modi in cui i diversi Stati membri tassano le cripto-attività e le diverse politiche nazionali in materia di lotta alla frode e all’evasione fiscali nel campo delle cripto-attività, individuando le “migliori pratiche” e le “potenziali lacune”.

 

Sfide fiscali riguardanti le cripto-attività

Nelle parole del Parlamento UE, pur consapevole che, “conformemente ai Trattati”, “le decisioni in materia di tassazione delle cripto-attività spettano agli Stati membri”, occorre che le cripto-attività siano “soggette ad una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra il trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari”.

A tal riguardo, le “questioni centrali per la politica fiscale” sono state condivisibilmente ravvisate: i) nella elaborazione di una “definizione chiara e ampiamente accettata delle cripto-attività a fini fiscali”, la quale “dovrebbe essere allineata a quella del regolamento sui mercati delle cripto-attività” (c.d. Regolamento MiCA – Markets in Crypto-Assets, approvata dal Consiglio UE il 5 ottobre 2022, e di cui si attendono gli ultimi passaggi formali prima della pubblicazione) e, comunque, dovrebbe essere tale da garantire una “coerenza sistematica tra i diversi strumenti giuridici che disciplinano o disciplineranno le cripto-attività (ad esempio il regolamento sui mercati delle cripto-attività, il regolamento sui trasferimenti di fondi, la direttiva sulla cooperazione amministrativa e altre iniziative antiriciclaggio)”; ii) nella “definizione della base imponibile per le cripto-attività”, ossia l’indice di forza economica da assoggettare a tassazione (quale potrebbero essere, secondo quanto si legge nella stessa Risoluzione, “la creazione di monete attraverso il mining, lo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria o altre cripto-attività, un hard fork o lo staking di cripto-attività”), tale da “garantire un livello di tassazione adeguato, evitando nel contempo casi di doppia imposizione”; iii) nella definizione a livello normativo del “momento in cui si verifica” il “fatto generatore dell’imposta” in commento e dei criteri sulla cui base procedere alla sua “stima”.

Ricorda, altresì, il Parlamento Europeo la “molteplicità” delle “dimensioni della politica fiscale” cui è legata la “tassazione delle cripto-attività”, “quali l’imposta sul reddito e l’IVA”, “attualmente … distribuite tra competenze nazionali ed europee”, ciò che concorre a giustificare il ruolo decisivo delle Istituzioni europee nello “sviluppo di un quadro normativo/giuridico efficace”, nel quadro degli standards internazionali.

 

Il potenziale delle nuove tecnologie

La Risoluzione in commento si denota, altresì, per quei passaggi in cui il Parlamento Europeo ha evidenziato il “potenziale delle nuove tecnologie”, come la tecnologia di registro distribuito e la blockchain, le quali, “grazie alle loro caratteristiche uniche quali la tracciabilità e la capacità di memorizzare dati immutabili e affidabili, tutelando l’integrità di tali dati”, potrebbero favorire la promozione di “procedure fiscali e amministrative intelligenti, efficaci ed efficienti”. In particolare, il documento si sofferma sulla possibilità, attraverso l’implementazione delle tecnologie in discorso, di “facilitare gli adempimenti fiscali da parte di cittadini e imprese”, “aumentare la tracciabilità e l’identificazione delle transazioni imponibili e della proprietà di beni materiali e immateriali”, “automatizzare la riscossione delle imposte” con modalità più efficienti rispetto al passato, nonché “scoraggiare e limitare la corruzione”. Il tutto sempre “garantendo un livello elevato di protezione dei dati” personali dei cittadini.

 

Le proposte di legge del Parlamento italiano

Come anticipato, nel nostro ordinamento la fiscalità delle cripto-attività risulta a tutt’oggi rimessa, pressoché integralmente, all’opera interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, la quale, fin dal 2016, ha ritenuto di poter assimilare le criptovalute alle “valute estere”, con quanto ne consegue ai fini delle imposte dirette e indirette.

A livello normativo, tale impostazione è stata sostanzialmente recepita in due iniziative parlamentari, nessuna delle quali ad oggi tradottasi in legge. Si tratta, nello specifico:

  1. della Proposta di legge del 24 maggio 2021 – Atto Camera n. 3131 (“Disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio”), assegnato alla 6° Commissione permanente (Finanze) in sede referente il 16 novembre 2021;
  2. del Disegno di legge del 30 marzo 2022 – Atto Senato n. 2572 (“Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi di antiriciclaggio”), assegnato alla 6° Commissione permanente (Finanze e Tesoro) in sede redigente il 23 maggio 2022.

Resta adesso da vedere se ed in che misura le indicazioni del Parlamento Europeo ne influenzeranno gli iter parlamentari.


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Cessione di utility token ed esenzione IVA

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L’Agenzia delle entrate si pronuncia nuovamente.

Con una recente Risposta ad interpello (507 del 12.8.10.2022, la quale richiama le precedenti Risposte n. 110 del 20.4.2020 e n. 14 del 28.9.2018), l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente sul regime IVA applicabile agli utility token, che vengono assimilati ai documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.) e vengono chiariti i presupposti affinché la loro cessione possa essere considerata esente da IVA.

Il caso prospettato all’Agenzia riguardava una società che si propone di emettere, attraverso un’ICO (Initial Coin Offering) un insieme di token, da collocare sul mercato attraverso una piattaforma, ciascuno dei quali attribuisce al titolare il diritto ad usufruire di un servizio, non ancora disponibile al momento dell’emissione del token, ad un prezzo inferiore a quello che verrà praticato in un tempo successivo. Chi acquista il token al momento dell’ICO, tuttavia, è consapevole del rischio che, per avversi fattori, l’emittente non sia in grado di completare il progetto, o di non completarlo nei tempi previsti. Viceversa, in caso di successo dell’iniziativa, il titolare del Token potrebbe cederlo ad altri (realizzando un profitto) o decidere di conservarlo come riserva di valore.

In proposito, l’Agenzia ha affermato (in aderenza alle precedenti Risposte sopra citate) che la cessione del token costituisce una “mera movimentazione di carattere finanziario” e non assume rilevanza ai fini IVA, in quanto la prestazione (che potrà essere costituita da una cessione di beni o una prestazione di servizi) verrà acquistata e resa in un momento successivo. Sarà quindi solo in quel momento (quello dell’effettivo acquisto della prestazione) che dovrà valutarsi il regime IVA applicabile all’operazione, tenendo conto sia dello status del committente (business o consumer) che dello Stato in cui quest’ultimo è stabilito ai fini IVA.