Le indicazioni del Parlamento UE sulla fiscalità delle cripto-attività e della blockchain
di Francesco Trivieri
Con Risoluzione del 4 ottobre 2022, il Parlamento Europeo ha rivolto alla Commissione UE ed agli Stati membri una serie di indicazioni, peraltro non vincolanti, circa la strada da intraprendere in materia di fiscalità delle criptovalute e blockchain, nella sempre più avvertita consapevolezza del loro potenziale, ma anche della impellente necessità di pervenire, in tutta l’Unione Europea, ad una regolamentazione tendenzialmente uniforme ed in linea con gli standard internazionali, pur nel rispetto delle sfere di competenza riservate ai singoli Legislatori nazionali.
La lettura del documento si rivela di particolare interesse, offrendo, con pregevole sintesi, una diapositiva aggiornata delle principali sfide poste dalle nuove tecnologie, invitando al contempo le Istituzioni ad un opportuno dialogo e confronto tra i livelli – internazionale, sovranazionale e nazionale – coinvolti, onde evitare che approcci troppo differenziati nella tassazione delle cripto-attività si traducano in un ostacolo alla competitività ed al raggiungimento degli obiettivi del mercato unico digitale.
Il tutto mentre nel nostro ordinamento l’Agenzia delle Entrate, a colpi di Circolari, Risoluzioni e Risposte ad Interpello, prosegue il suo tentativo interpretativo di supplenza legislativa, con un incedere necessariamente asistematico e, talora, ondivago, che attesta emblematicamente quella “situazione di incertezza giuridica per i cittadini e le imprese” che, nelle parole del Parlamento UE, rappresenta una “minaccia per l’integrità del mercato unico dell’UE”.
Risoluzione del Parlamento UE del 4 ottobre 2022
Il 4 ottobre 2022, con 566 voti favorevoli, 7 voti contrari e 47 astensioni, l’Adunanza Plenaria del Parlamento Europeo ha adottato una Risoluzione sull’“impatto delle nuove tecnologie” – “cripto-attività e blockchain” – “sulla tassazione”.
Necessità di un quadro giuridico chiaro, stabile e trasparente
A fronte dell’“ampia gamma di approcci” possibili da parte dei diversi sistemi fiscali nazionali, il Parlamento Europeo ha riaffermato, in prima battuta, e nella consapevolezza della concreta “dinamica di mercato delle cripto-attività”, la “necessità di un quadro giuridico chiaro, stabile e trasparente”, per la cui definizione “il coordinamento e la cooperazione a livello di UE” appaiono essenziali. Ed invero, come pure si legge nel documento in esame, nell’ambito dell’Unione Europea solo “cinque Stati membri su 27 hanno adottato disposizioni giuridiche specifiche sulla tassazione delle cripto-attività”, mentre “19 Stati membri”, tra i quali lo Stato italiano, dispongono unicamente di “orientamenti amministrativi”. Nondimeno, ammonisce il Parlamento UE, “un quadro di 27 approcci significativamente diversi alla tassazione delle cripto-attività potrebbe comportare ostacoli importanti per il raggiungimento degli obiettivi del mercato unico digitale”.
Si impone, pertanto, l’individuazione di “orientamenti chiari” e “definizioni … uniformi in tutta l’UE”, “in linea con le norme internazionali”, posto che la competitività tra le imprese non può prescindere dall’implementazione di un “sistema di tassazione equo ed efficiente” e dalla piena attuazione della “garanzia della certezza e della stabilità” giuridiche.
A tal fine, il Parlamento UE ha invitato la Commissione a valutare i modi in cui i diversi Stati membri tassano le cripto-attività e le diverse politiche nazionali in materia di lotta alla frode e all’evasione fiscali nel campo delle cripto-attività, individuando le “migliori pratiche” e le “potenziali lacune”.
Sfide fiscali riguardanti le cripto-attività
Nelle parole del Parlamento UE, pur consapevole che, “conformemente ai Trattati”, “le decisioni in materia di tassazione delle cripto-attività spettano agli Stati membri”, occorre che le cripto-attività siano “soggette ad una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra il trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari”.
A tal riguardo, le “questioni centrali per la politica fiscale” sono state condivisibilmente ravvisate: i) nella elaborazione di una “definizione chiara e ampiamente accettata delle cripto-attività a fini fiscali”, la quale “dovrebbe essere allineata a quella del regolamento sui mercati delle cripto-attività” (c.d. Regolamento MiCA – Markets in Crypto-Assets, approvata dal Consiglio UE il 5 ottobre 2022, e di cui si attendono gli ultimi passaggi formali prima della pubblicazione) e, comunque, dovrebbe essere tale da garantire una “coerenza sistematica tra i diversi strumenti giuridici che disciplinano o disciplineranno le cripto-attività (ad esempio il regolamento sui mercati delle cripto-attività, il regolamento sui trasferimenti di fondi, la direttiva sulla cooperazione amministrativa e altre iniziative antiriciclaggio)”; ii) nella “definizione della base imponibile per le cripto-attività”, ossia l’indice di forza economica da assoggettare a tassazione (quale potrebbero essere, secondo quanto si legge nella stessa Risoluzione, “la creazione di monete attraverso il mining, lo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria o altre cripto-attività, un hard fork o lo staking di cripto-attività”), tale da “garantire un livello di tassazione adeguato, evitando nel contempo casi di doppia imposizione”; iii) nella definizione a livello normativo del “momento in cui si verifica” il “fatto generatore dell’imposta” in commento e dei criteri sulla cui base procedere alla sua “stima”.
Ricorda, altresì, il Parlamento Europeo la “molteplicità” delle “dimensioni della politica fiscale” cui è legata la “tassazione delle cripto-attività”, “quali l’imposta sul reddito e l’IVA”, “attualmente … distribuite tra competenze nazionali ed europee”, ciò che concorre a giustificare il ruolo decisivo delle Istituzioni europee nello “sviluppo di un quadro normativo/giuridico efficace”, nel quadro degli standards internazionali.
Il potenziale delle nuove tecnologie
La Risoluzione in commento si denota, altresì, per quei passaggi in cui il Parlamento Europeo ha evidenziato il “potenziale delle nuove tecnologie”, come la tecnologia di registro distribuito e la blockchain, le quali, “grazie alle loro caratteristiche uniche quali la tracciabilità e la capacità di memorizzare dati immutabili e affidabili, tutelando l’integrità di tali dati”, potrebbero favorire la promozione di “procedure fiscali e amministrative intelligenti, efficaci ed efficienti”. In particolare, il documento si sofferma sulla possibilità, attraverso l’implementazione delle tecnologie in discorso, di “facilitare gli adempimenti fiscali da parte di cittadini e imprese”, “aumentare la tracciabilità e l’identificazione delle transazioni imponibili e della proprietà di beni materiali e immateriali”, “automatizzare la riscossione delle imposte” con modalità più efficienti rispetto al passato, nonché “scoraggiare e limitare la corruzione”. Il tutto sempre “garantendo un livello elevato di protezione dei dati” personali dei cittadini.
Le proposte di legge del Parlamento italiano
Come anticipato, nel nostro ordinamento la fiscalità delle cripto-attività risulta a tutt’oggi rimessa, pressoché integralmente, all’opera interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, la quale, fin dal 2016, ha ritenuto di poter assimilare le criptovalute alle “valute estere”, con quanto ne consegue ai fini delle imposte dirette e indirette.
A livello normativo, tale impostazione è stata sostanzialmente recepita in due iniziative parlamentari, nessuna delle quali ad oggi tradottasi in legge. Si tratta, nello specifico:
- della Proposta di legge del 24 maggio 2021 – Atto Camera n. 3131 (“Disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio”), assegnato alla 6° Commissione permanente (Finanze) in sede referente il 16 novembre 2021;
- del Disegno di legge del 30 marzo 2022 – Atto Senato n. 2572 (“Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi di antiriciclaggio”), assegnato alla 6° Commissione permanente (Finanze e Tesoro) in sede redigente il 23 maggio 2022.
Resta adesso da vedere se ed in che misura le indicazioni del Parlamento Europeo ne influenzeranno gli iter parlamentari.
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Cessione di utility token ed esenzione IVA
L’Agenzia delle entrate si pronuncia nuovamente.
Con una recente Risposta ad interpello (507 del 12.8.10.2022, la quale richiama le precedenti Risposte n. 110 del 20.4.2020 e n. 14 del 28.9.2018), l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente sul regime IVA applicabile agli utility token, che vengono assimilati ai documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.) e vengono chiariti i presupposti affinché la loro cessione possa essere considerata esente da IVA.
Il caso prospettato all’Agenzia riguardava una società che si propone di emettere, attraverso un’ICO (Initial Coin Offering) un insieme di token, da collocare sul mercato attraverso una piattaforma, ciascuno dei quali attribuisce al titolare il diritto ad usufruire di un servizio, non ancora disponibile al momento dell’emissione del token, ad un prezzo inferiore a quello che verrà praticato in un tempo successivo. Chi acquista il token al momento dell’ICO, tuttavia, è consapevole del rischio che, per avversi fattori, l’emittente non sia in grado di completare il progetto, o di non completarlo nei tempi previsti. Viceversa, in caso di successo dell’iniziativa, il titolare del Token potrebbe cederlo ad altri (realizzando un profitto) o decidere di conservarlo come riserva di valore.
In proposito, l’Agenzia ha affermato (in aderenza alle precedenti Risposte sopra citate) che la cessione del token costituisce una “mera movimentazione di carattere finanziario” e non assume rilevanza ai fini IVA, in quanto la prestazione (che potrà essere costituita da una cessione di beni o una prestazione di servizi) verrà acquistata e resa in un momento successivo. Sarà quindi solo in quel momento (quello dell’effettivo acquisto della prestazione) che dovrà valutarsi il regime IVA applicabile all’operazione, tenendo conto sia dello status del committente (business o consumer) che dello Stato in cui quest’ultimo è stabilito ai fini IVA.
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L'Agenzia delle Entrate su staking e monitoraggio
Staking: la remunerazione dell’attività svolta dalla persona fisica costituisce reddito di capitale e, se il wallet è detenuto presso un exchange italiano, il detentore non è soggetto a monitoraggio fiscale.
Con una recente Risposta ad interpello (437 del 26.8.2022, a rettifica della Risposta 433 del 24 agosto 2022) l’Agenzia delle entrate interviene sul regime fiscale applicabile all’attività di staking svolta da persone fisiche.
Si stabilisce che la remunerazione dello staking costituisce reddito di capitale (ai sensi dell’art. 44, comma, 1, lettera h del TUIR) e, se accreditata alla persona fisica su wallet custodito da un echange italiano, quest’ultimo è tenuto all’applicazione della ritenuta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La Risposta prosegue affermando che, se il wallet è custodito da un exchange italiano, il contribuente non è tenuto al monitoraggio fiscale (quadro RW della dichiarazione dei redditi).
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Mining: in assenza di un contratto, l’attività è irrilevante ai fini IVA
Con due recenti Risposte ad interpello (508 del 12.10.2022 e 515 del 15.10.2022) l’Agenzia delle entrate interviene sul regime fiscale applicabile al mining ai fini IVA e imposte dirette.
È particolarmente interessante quanto affermato in tema IVA. L’Agenzia muove dalla premessa secondo cui l’attività di mining (operata in autonomia oppure aderendo ad un pool) non costituisce una prestazione di servizio ai fini IVA.
Ciò in quanto manca un soggetto che possa definirsi “committente”, con la conseguenza che (secondo l’interpretazione dell’Agenzia) non è consentita la detrazione dell’IVA sulle spese sostenute “a monte” per svolgere tale attività.
Cosa è il mining
I miner sono software, distribuiti nella rete, che verificano i singoli trasferimenti di moneta controllando, ad esempio, che nel trasferimento di 100 da A a B, A sia effettivamente titolare di 100, in quanto li ha, a sua volta, ottenuti da un dante causa, e così via sino a risalire ad un acquisto a titolo originario (di cui dirò a breve). Il miner si occupa di inserire le operazioni valide in un blocco e di calcolarne l’hash.
La proof of work
Un elemento importante del meccanismo sta nel fatto che vi sono una pluralità di miner, i quali vengono posti in competizione tra loro, in quanto l’algoritmo di funzionamento della blockchain bitcoin prevede la soluzione di un problema nella creazione del blocco. L’algoritmo “premia” il miner che è riuscito per primo a creare il blocco, risolvendo il problema, con una determinata quantità di Bitcoin, ed il blocco creato dal miner che ha vinto la competizione viene riconosciuto come valido dai nodi della rete. Per il corretto funzionamento di quest’ultima non è necessario che venga raggiunta l’unanimità dei consensi, ma è sufficiente che la maggioranza (metà più uno) dei nodi concordino sulla versione ufficiale e condivisa della blockchain (quindi: sulla sequenza delle transazioni): il sistema, pertanto, è concepito per funzionare correttamente anche nel caso in cui uno (o più) nodi malevoli ne adottino una versione diversa e alterata, purché non raggiungano la maggioranza.
Il miner: prestazione di servizi senza legami
Ebbene, l’Agenzia coglie in questo fenomeno una prestazione “senza legami sinallagmatici”, ossia senza la creazione di alcun vincolo contrattuale tra il miner e la rete. Nella prospettiva comune è difficile immaginare che una qualsiasi attività possa essere retribuita senza la preventiva adesione ad un modello contrattuale (seppure estremamente semplificato) nel quale siano cristallizzati le condizioni alle quali deve essere prestato il servizio e la misura della remunerazione. Così non avviene, tuttavia, nell’ambito del mining svolto all’interno di un meccanismo di consenso distribuito. Qui, infatti, chi decide di svolgere l’attività di miner non ha (necessariamente) di fronte una controparte, ma un meccanismo automatico, che funziona senza l’intervento umano, e che ha ormai perso il legame con il suo autore/creatore (perlomeno in termini giuridico-fiscali, secondo l’impostazione dell’Agenzia). Non esistendo una controparte contrattuale, pertanto, non esiste neppure un soggetto contro il quale il miner potrebbe rivolgersi nel caso in cui, pur essendo maturati i presupposti, non giunga la remunerazione prevista.
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Carlo Cicala relatore al Crypto Expo Milan
L’avv. Carlo Cicala, dello Studio Legale Cicala-Riccioni & Partners, sarà relatore durante il Crypto Expo Milan (CEM) con un intervento che analizzerà le modalità attraverso le quali il diritto italiano, e in particolare quello tributario, vede le criptovalute ed i fenomeni legati alla blockchain. Dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate al punto di vista del giudice civile.
In programma a Milano dal 23 al 26 Giugno 2022, Crypto Expo Milan (CEM) è la conferenza internazionale dedicata ai professionisti del settore blockchain e crypto.
CEM è destinata a diventare una delle più grandi conferenze europee dedicate a Blockchain e Crypto con oltre 2000 partecipanti attesi e i top influencer del mercato crypto italiano. Il Crypto Expo Milano prenderà ufficialmente il via il 23 giugno 2022 con i primi giorni di laboratori didattici presso Studio 90, una delle location per eventi più comode di Milano, facile da raggiungere per la vicinanza dell’aeroporto internazionale di Linate e ben servita dagli Hotel e dai trasporti.
La lista di relatori dell’evento, degni di nota, comprende esperti di blockchain e crypto, opinion leader, influencer e dirigenti di alcune delle più importanti aziende del panorama blockchain italiano e internazionale. Keynote, panel, conferenze e workshop, ma anche feste, momenti di networking e incontri tra comunità crittografiche sono stati pensati e organizzati per completare l’interessante agenda dell’evento.
CEM è un evento incentrato sulle community, con l’obiettivo di aiutare l’adozione e la diffusione della blockchain e delle risorse digitali, aiutando a educare e coinvolgere i nuovi arrivati nello spazio crittografico.
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Crypto & TAX: il punto di vista dell’Agenzia delle entrate
Intervista all’avvocato Carlo Cicala relatore al Crypto Expo Milan 2022 (CEM)
(Teleborsa) – “Il mondo del diritto è spesso, ed inevitabilmente, in ritardo rispetto alle nuove tecnologie, al cospetto delle quali o si applicano regole già esistenti – scoprendole dotate di una portata applicativa che lo stesso legislatore, al momento della loro entrata in vigore, non aveva prospettato, né avrebbe potuto prevedere – o se ne introducono di nuove. Se guardiamo alla storia ed alla evoluzione della blockchain, dal debutto del Bitcoin nel 2009 all’affermazione di Ethereum, e a tutto il mondo della DEFI che si è sviluppato fino ad oggi, vi è una particolarità rispetto al passato: applicare regole esistenti o elaborarne di nuove è assai più complesso, in quanto alla base di queste nuove tecnologie vi sono concetti che, per chi non opera nel settore, appaiono oscuri e spesso controintuitivi, ma soprattutto non hanno niente in comune con i casi regolati dalle vigenti disposizioni”. Ad analizzare le modalità attraverso le quali il diritto italiano, e in particolare quello tributario, vede le criptovalute ed i fenomeni legati alla blockchain, dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate al punto di vista del Giudice civile, è Carlo Cicala, avvocato partner dello Studio Legale Cicala-Riccioni & Partners, recentemente intervenuto sul tema al Crypto Expo Milan (CEM).
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Crypto tax & law. Questioni aperte sul diritto della blockchain
L’avv. Carlo Cicala, Partner dello Studio Legale Cicala-Riccioni & Partners, sarà relatore durante il Crypto Expo Milan (CEM). L’intervento analizzerà le modalità attraverso le quali il diritto italiano, e in particolare quello tributario, vede le criptovalute ed i fenomeni legati alla blockchain. Dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate al punto di vista del giudice civile.
In programma a Milano dal 23 al 26 Giugno 2022, Crypto Expo Milan (CEM) è la conferenza internazionale dedicata ai professionisti del settore blockchain e crypto.
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